05 Mag Tribunale di Pescara – Sentenza 15.01.2025 n. 38/2025 – Giudice dott.ssa Di Cintio – RG n. 60/2022
“La c.t.u. non rientra nella categoria dei “mezzi di prova in generale”, in quanto oggetto di separata disciplina nell’apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso, scopo della consulenza tecnica d’ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l’autonoma dimostrazione dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un’adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l’impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all’atto del conferimento e dell’accettazione dell’incarico.
Nel contratto di appalto, nel caso in cui il committente richieda l’esecuzione di lavori che comportino o la realizzazione di un’opera differente rispetto a quella dell’originario contratto d’appalto, o una radicale modifica dell’opera concordata oppure lavori aggiuntivi rispetto all’opera originaria, l’appaltatore è libero di accettare o rifiutare la loro esecuzione, non essendovi tenuto in virtù del contratto inizialmente concluso. Qualora acconsenta, avrà diritto a ottenere un apposito compenso. Allo stesso modo, il committente è libero di affidare la realizzazione dei lavori extra contratto al medesimo appaltatore oppure a un’altra impresa.”