Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 06.05.2024 n. 260/1/2024 – Presidente e Relatore Scimé

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 06.05.2024 n. 260/1/2024 – Presidente e Relatore Scimé

“Deve ritenersi l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto dal Comune alla restituzione delle maggiorazioni delle tariffe per l’imposta comunale sulla pubblicità, così come deliberate dal Comune medesimo per le annualità dal 2016 al 2018, maggiorazioni che sono state ritenute illegittime dalla Corte Costituzionale con sentenza 15 del 30.01.2018.

Anche la legge di bilancio per l’anno 2019, intervenuta sul punto, all’articolo 1 della legge 145/2018, comma 917, ha messo un punto fermo sulla questione, chiarendo che ‘In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.”

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