“L’abuso di relazioni di prestazione d’opera, previsto come circostanza aggravante dall’art. 61. n. 11, cod. pen. è configurabile in presenza di rapporti giuridici anche soltanto fondati sulla fiducia, che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo di “facere”, purché si tratti di rapporti lecitamente instaurati, ai quali segua la consumazione del reato, facilitata dal rapporto fiduciario già esistente. La relazione di prestazione d’opera, quindi, corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d’opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell’affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa”.
“La nozione di “abuso di relazioni di prestazione di opera” utilizzata dall’art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all’ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un “facere” e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto”.