“Lo stato di bisogno del figlio minore, come è noto, va presunto, essendo costui, per l’età, privo di capacità lavorativa e di produrre reddito proprio, rappresentando la minore età “in re ipsa” una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al mantenimento, assicurando tutti i mezzi di sussistenza.”
“Nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale, devono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi di sussistenza per la sopravvivenza vitale (quali vitto e alloggio), ma anche gli strumenti che consentono un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (abbigliamento, libri di istruzione, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione)”