“Non può integrare il reato di cui all’art. 73 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la guida di un autoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata revocata da parte del destinatario di un mero avviso orale del questore che, senza la prescrizione dei divieti previsti dall’art. 3, comma 4, del citato d.lgs., non costituisce misura di prevenzione, non comportando limitazioni alla libertà personale”.