T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 07.04.2025 n. 169 – Pres. Panzironi – Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 07.04.2025 n. 169 – Pres. Panzironi – Est. Baraldi

“In base al combinato disposto di cui all’art. 11 comma 3, ed all’art. 43 comma 2, del R.D. 18.6.1931, n. 773 (“Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”), l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha il potere di non rilasciare/revocare le autorizzazioni già concesse, allorquando il soggetto non dà affidamento di non abusare delle armi.

La valutazione dell’Amministrazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a vicende genericamente non ascrivibili a buona condotta.

La licenza di porto d’armi (anche per il fucile ad uso sportivo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse.

Il coordinamento fra gli articoli 39 ed 11 del TULPS non comporta certamente la conseguenza che il divieto di detenere le armi sia vincolato all’aver subito una condanna penale, atteso che chiaramente l’art. 11 TULPS prevede la possibilità di revoca delle autorizzazioni di polizia per il comportamento del soggetto a prescindere dalle (eventuali) condanne ricevute.”

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