“In tema di buoni postali fruttiferi emessi dopo il 1° luglio 1986 su moduli cartacei della serie “P” ma contraddistinti dalla dicitura “Q/P”, deve ritenersi applicabile la disciplina della serie “Q”, come integrata dal D.M. 13 giugno 1986. Ne consegue che la modifica del regime di rendimento, ancorché in peius, disposta con decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (ratione temporis vigente), assume valore normativo cogente e si integra ipso iure, ai sensi dell’art. 1339 c.c., nel regolamento contrattuale, prevalendo sulle indicazioni difformi apposte sul titolo, le quali non costituiscono espressione negoziale idonea a fondare un affidamento tutelabile in capo al sottoscrittore. Quanto alla variazione dei saggi di interesse, tale circostanza può essere conosciuta dai risparmiatori con l’uso dell’ordinaria diligenza, stante la pubblicazione della norma sulla Gazzetta Ufficiale, avente regime di pubblicità legale che genera una presunzione giuridica di conoscenza da parte della generalità dei cittadini e quindi dei risparmiatori.”