“L’abbandono dell’impiego lavorativo da parte di uno dei coniugi non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno divorzile o della sua quantificazione, dovendosi presumere, in difetto di adeguata prova contraria, che sia stata una scelta condivisa tra i coniugi.
Per altro verso, poi, anche la natura perequativa dell’assegno e la notevole disparità patrimoniale degli ex coniugi escludono la rilevanza della cessazione lavorativa.”