“In materia di contratto di appalto, la contabilizzazione dei lavori eseguiti, fatta direttamente dalle parti o in contraddittorio con il direttore dei lavori e certificata nei S.A.L., non sostituisce la verifica dell’opera; il committente conserva infatti il diritto di eseguire la verifica dopo la sua ultimazione. Gli stati di avanzamento e il pagamento degli acconti non comportano dunque alcuna preclusione al diritto delle parti di provare, in caso di controversia, che sono state eseguite quantità di lavori diverse da quelle certificate e di pretendere una diversa liquidazione dei lavori in base ai prezzi convenuti, in quanto gli stati di avanzamento non sono prova legale in favore dell’appaltatore e contro il committente del fatto che il primo ha eseguito i lavori.”
“In materia di contratto di appalto, è pacifica l’applicabilità dell’art. 1453 c.c. al ricorrere dei suoi presupposti, nel caso in cui l’appaltatore non abbia portato a termine l’esecuzione dell’opera commissionata e, dunque, non abbia eseguito la totalità dei lavori pattuiti.”