“Il genitore è obbligato sin dalla nascita nei riguardi del figlio, indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, ma è dal riconoscimento del suo status, cioè dall’accertamento definitivo giudiziale del suo stato di genitore che l’obbligo nasce, atteso che l’accertamento dello status di figlio naturale costituisce il presupposto per l’esercizio dei diritti connessi a tale status, perché prima di tale momento non vi è pronuncia sullo status e, quindi, la domanda risarcitoria da parte del figlio e quella di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento del figlio da parte del genitore coobbligato presuppongono tale accertamento e non sono utilmente azionabili se non dal momento in cui diviene definitiva la sentenza di accertamento della filiazione naturale, che conseguentemente costituisce il dies a quo della decorrenza della ordinaria prescrizione decennale. Il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l’onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell’altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli art. 148 e 261 c.c. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell’art. 1299 c.c “