03 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 24.01.2025 n. 99/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 4039/2023
“L’azione revocatoria è – com’è noto – un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, con la quale il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono – per quanto d’interesse – le seguenti condizioni ex artt. 2901 e seg. c.c.: • l’esistenza di una ragione o aspettativa di credito in capo al ricorrente, ancorché solo eventuale o litigioso, purché assolutamente non pretestuosa; • l’esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore, tale da poter pregiudicare (eventus damni) o rendere più difficoltosa o più incerta (periculum damni) la realizzazione coattiva del credito. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell’azione revocatoria, provare che il proprio patrimonio residuo è tale da soddisfare “ampiamente” le ragioni del creditore. • la scientia damni, ossia la consapevolezza, in capo al debitore, della natura pregiudizievole dell’atto di disposizione patrimoniale. Qualora l’atto compiuto sia a titolo gratuito, è sufficiente che tale consapevolezza sia solo nel debitore. Ove, invece, sia a titolo oneroso, si richiede, ai fini della proponibilità dell’azione, la conoscenza del pregiudizio alle ragioni del creditore anche in capo al terzo (cd. consilium fraudis), dimostrabile anche in base a presunzioni ricavabili, ad esempio, dalla pluralità e contestualità degli atti di disposizione o dal grado do parentela fra il debitore e gli acquirenti.”