Tribunale di Pescara – Sentenza 26.02.2025 n. 229/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2167/2021

Tribunale di Pescara – Sentenza 26.02.2025 n. 229/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2167/2021

“In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell’attività processuale, per mancato compimento di un’attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente. È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell’avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell’errore.”

“In materia di responsabilità professionale del difensore, l’onere probatorio specifico della inferenza probabilistica incombe sul preteso danneggiato. Pertanto, la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del prestatore d’opera, esclude l’affermazione della responsabilità del legale, traducendosi in un difetto di prova del necessario nesso eziologico tra la condotta antigiuridica del legale ed il risultato lamentato dal cliente.”

“In materia di responsabilità professionale del difensore, laddove il dedotto errore professionale, conseguente all’omessa tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non venga contestato dal professionista convenuto, esso si può ritenere provato ai sensi dell’art. 115 c.p.c..”

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