03 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 26.02.2025 n. 229/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2167/2021
“In base ai principi generali operanti in materia di responsabilità professionale del difensore, la responsabilità del legale, con i connessi obblighi risarcitori, non può dirsi esistente e comunque affermarsi, in presenza di un semplice errore od omissione nell’attività processuale, per mancato
compimento di un’attività difensiva da cui sia derivato il verificarsi di una decadenza o di una preclusione, come la mancata impugnazione di una sentenza sfavorevole al cliente. È infatti onere del cliente dimostrare la certezza o quanto meno la ragionevole probabilità – in assenza di quella condotta colpevole dell’avvocato – di un diverso e più favorevole esito del giudizio, asseritamente pregiudicato da quell’errore. Conseguentemente il cliente che imputi all’avvocato la colpa, per non avere proposto impugnazione avverso una sentenza sfavorevole che – a suo dire – se impugnata, sarebbe stata riformata, dovrà fornire indicazione specifica e prova delle ragioni di tale assunto. Non sarà, dunque, sufficiente che il cliente deduca, genericamente, l’astratta possibilità della riforma della sentenza in appello, in senso a lui favorevole, ma dovrà dimostrare l’erroneità della stessa, alla luce delle risultanze acquisite nel giudizio al cui esito detta sentenza è stata emessa, il tutto al fine di fornire la dimostrazione della certezza, ovvero della probabilità, che il gravame, se proposto, sarebbe stato accolto.”
“(…) va evidenziato che, nel procedimento civile, ai sensi dell’art. 115 cpc, il giudice deve porre a fondamento della decisione non solo i fatti provati dalle parti, ma anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Si può quindi ritenere provato, in quanto non contestato dal convenuto, il dedotto errore professionale, conseguente all’omessa tempestiva riassunzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (…)” .