Tribunale di Pescara – Sentenza 02.03.2025 n. 249/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 3774/2021

Tribunale di Pescara – Sentenza 02.03.2025 n. 249/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 3774/2021

“Nell’ambito dei contratti di appalto pubblico, l’inadempimento della P.A. appaltante dell’obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all’impresa appaltatrice, è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto Ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto e a consentire all’impresa appaltatrice di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c., in danno della P.A.”

“La predisposizione di un progetto errato da parte dell’appaltante assume rilievo anche come ipotesi di inosservanza da parte del creditore del dovere di cooperazione che, in materia di appalto di opere pubbliche, consiste principalmente nel porre l’appaltatore in grado di eseguire l’opera nei tempi contrattuali previsti, con la precisazione ulteriore che le deficienze progettuali e l’illegittima sospensione dei lavori (o comunque quella protrattasi oltre il tempo ragionevole pur se in origine legittima) configurano l’ipotesi di rilevante gravità di cui all’art. 1455 c.c..”

“In tema di appalto di opere pubbliche, nel caso di illegittima sospensione dei lavori, sono dovuti all’appaltatore a titolo risarcitorio ed in via automatica e presuntiva (quindi anche se il danno non è provato) le spese generali e gli utili non conseguiti, ove il committente, con il proprio comportamento, ne abbia determinato l’aggravio, essendo tali voci inerenti all’azienda e allo stesso impianto del cantiere.”

“In tema di appalto di opere pubbliche, ogni qualvolta si faccia questione di invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come nel caso della risoluzione per inadempimento, le pretese derivanti dall’inadempimento dell’appaltante non vanno valutate in relazione all’istituto delle riserve, ma seguono i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c.”

“L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali. L’iniziativa risarcitoria promossa dall’ente pubblico danneggiato non comporta effetti preclusivi dell’azione obbligatoria per danno erariale davanti al giudice contabile, bensì effetti decurtanti, in quanto l’integrale recupero del danno cagionato precluderebbe la proposizione dell’azione dinnanzi alla Corte dei Conti, onde evitare indebite duplicazioni del risarcimento del danno.”

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