04 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 08.01.2025 n. 19/2025 – Composizione collegiale – RG n. 1339/2023
“Il rendiconto di cui all’art. 116 L.F. non rientra nella categoria degli atti aventi rilevanza di prova legale sino a querela di falso, potendo esso essere confutato con tutti i mezzi di prova nell’ambito del giudizio avente ad oggetto la sua contestazione.”
“Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell’art. 116 legge fall., la verifica contabile e l’effettivo controllo digestione, cioè la valutazione della correttezza dell’operato del curatore, della sua corrispondenza a precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l’esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell’esistenza di pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l’impugnazione del conto stesso; le contestazioni rivolte a tale conto debbono a loro volta essere dotate di concretezza e specificità, non potendo prendere le mosse da meri giudizi ex post, né riguardare le scelte effettuate, investendo e contestando le opzioni gestorie assunte sul solo rilievo della loro non convenienza od opportunità, ma piuttosto indicare puntualmente scelte o comportamenti erronei o negligenti o illeciti del curatore dal quale sia scaturito un pregiudizio almeno potenziale agli interessi di colui che agisce.”
“Dal testo dell’art. 38 l.f. si evince che: 1) la legittimazione all’esercizio dell’azione di responsabilità spetta in via esclusiva al nuovo curatore, nominato in luogo di quello revocato; 2) presupposto dell’azione è l’intervenuta revoca del curatore ritenuto responsabile; 3) i soggetti diversi (creditori, fallito e terzi in genere) dal curatore fallimentare non hanno legittimazione all’esercizio dell’azione prevista dall’art. 38 l.f. fin tanto che sia pendente la procedura concorsuale.”