04 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 08.01.2025 n. 29/2025 – Giudice Dott. Rapino – RG n. 3219/2023
“in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È parimenti noto che l’art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ovvero del fatto del terzo.”
“in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”.
“(…) dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ..”