“Per l’accertamento dell’acquisto a titolo di usucapione della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, spetta alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare.”