“La società cessionaria che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova della propria legittimazione sostanziale e, quindi, che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58, D.Lgs. n. 385 del 1993, posta in essere in suo favore da parte dell’originario creditore, nonché l’inclusione del credito originario nella lista di quelli ceduti; ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta notifica della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art 58 d.lgs n. 385 del 1993.”