04 Giu Tribunale di Pescara – Sentenza 24.01.2025 n. 100/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 1621/2024
“Nelle cause instaurate per l’adempimento, la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno, il creditore è tenuto a provare soltanto la fonte (legale o negoziale) del suo diritto potendo limitarsi ad allegare l’altrui inadempimento; costituisce, invece, onere della parte nei cui confronti si agisce dover provare di aver regolarmente adempiuto o introdurre fatti giustificativi del proprio inadempimento od ancora sollevare eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc. “
“Laddove le parti abbiano inserito una clausola risolutiva espressa ovvero abbiano previsto che, in caso di inadempimento ad obbligazioni contrattuali specificamente individuate, il contratto debba intendersi risolto di diritto, la pronuncia giudiziale sul punto avrà natura meramente dichiarativa e non costitutiva come accade, invece, nell’ipotesi di risoluzione ex art. 1453 c.c.; il venir meno del rapporto contrattuale è, dunque, riconducibile ad una mera manifestazione di volontà del contraente non inadempiente il quale potrà limitarsi semplicemente ad affermare di volersi avvalere della clausola in questione.”
“L’agire dei contraenti va valutato, anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell’inadempimento che del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sicché, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla suddetta clausola, appaia comunque conforme a quel criterio, non sussiste l’inadempimento, né i presupposti per invocare la risoluzione, dovendosi ricondurre tale verifica non al requisito soggettivo della colpa, ma a quello, oggettivo, della condotta inadempiente.”