Tribunale di Pescara – Sentenza 29.01.2025 n. 71/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 2516/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 29.01.2025 n. 71/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 2516/2023

“Il procedimento per l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all’articolo 18 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, non può soggiacere all’applicazione dell’articolo 2 della Legge n. 241/1990. Infatti, la Legge n. 689/1981 è speciale rispetto alla Legge n. 241/90, in quanto disciplina particolari procedimenti volti all’applicazione di sanzioni amministrative. Coerentemente, quindi, la Legge n. 689/1981 non prevede alcun termine per la conclusione della fase decisoria del procedimento ivi disciplinato, essendo finalizzata la durata di tale fase all’esercizio del diritto di difesa da parte dell’interessato ed alla necessità di assicurare un migliore esercizio dei poteri sanzionatori della pubblica amministrazione. In assenza di altri termini specifici previsti dalla Legge n. 689/1981, deve ritenersi che il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione sia quello di prescrizione (cinque anni) previsto dall’articolo 28 della stessa Legge n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.”

“Nell’ambito della responsabilità amministrativa, l’esimente della buona fede, rilevante come causa di esclusione della stessa, si configura solo qualora sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.”

“In relazione alla disposizione di cui all’art. 9, L. 689/1981, in una prospettiva di tutela sostanziale che voglia evitare un bis in idem, ai fini dell’accertamento della sussistenza di uno “stesso fatto” sul quale apparentemente convergono una norma penale ed una norma sanzionatoria amministrativa, il riferimento al “fatto” si traduce, in una considerazione struttural-normativa dello stesso, che si sostanzia nella ricerca di un’eventuale area di sovrapponibilità fa le condotte tipizzate, attraverso un’analisi astratta degli elementi costitutivi dell’illecito; accertata tale sovrapponibilità, viene identificata la norma applicabile – in quanto lex specialis – sulla base di indici normativi.”

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