15 Lug T.A.R. Abruzzo – Sede di L’Aquila (Sezione Prima) – Sentenza del 13.06.2025 n. 298 – Pres. Panzironi – Est. Baraldi
“Nel processo amministrativo il principio della domanda traccia il perimetro del thema decidendum e del thema probandum (come ribadito dalla sentenza n. 5/2015 dell’Adunanza Plenaria) e, in questi termini, vincola la decisione del giudice. Il principio deve ritenersi valido anche nella materia elettorale, in quanto la giurisdizione del giudice amministrativo in materia elettorale ha pur sempre natura soggettiva e il limite della sua cognizione è segnato, pertanto, dal tenore della domanda azionata dalla parte.”
“La natura soggettiva della giurisdizione elettorale impedisce di tenere conto di elementi e di dati, per quanto emersi anche in sede di verificazione, che non siano stati oggetto di puntuale, tempestiva impugnazione da parte dei soggetti controinteressati, che vogliano avvantaggiarsene senza, però, avere assolto i propri oneri processuali.”
“Pur in assenza della verbalizzazione di loro osservazioni o contestazioni in seno al procedimento elettorale, non può, nondimeno, essere esclusa la rilevanza probatoria della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio rilasciata dai rappresentanti di lista ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, perché diversamente opinando si ipotizzerebbe un onere con effetto decadenziale che non trova conforto in alcuna norma e risulta anzi incompatibile con la facoltatività sia della presenza del rappresentante di lista (art. 32, comma 9, n. 4, d.P.R. n. 570 del 1960), sia della contestazione immediata di eventuali rilievi o dissensi (artt. 54 e 68 del medesimo d.P.R.).”
“Costituisce un evidente segno di riconoscimento tale da invalidare la scheda elettorale l’espressione, unitamente ad una preferenza espressa in modo rituale, perché indicante un candidato effettivamente presente nella lista contestualmente votata, di una preferenza contemporaneamente espressa a favore di un soggetto, puntualmente designato mediante nome e cognome, non presente tra i candidati di alcuna lista, ma realmente esistente nella comunità degli aventi diritto al voto.”