“In tema di responsabilità per danni da insidia stradale, qualora l’insidia sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato. In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un’insidia stradale facilmente percepibile.”