“Le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono – agli effetti sia della mora “ex re”, sia del “forum destinatae solutionis” – esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell’art. 38, comma 4, c.p.c., e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al “quantum”.”
“Le dichiarazioni recanti ricognizioni di debito non hanno efficacia costitutiva di una posizione creditoria, ma assumono solo l’efficacia processuale probatoria per cui, in deroga al normale canone di cui all’art. 2697 c.c., sollevano il creditore dall’onere di dimostrare la sussistenza e l’entità del proprio credito e fanno gravare sul debitore l’onere di dimostrare che il debito riconosciuto in realtà non esiste o è invalido o si è successivamente estinto.”