“La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l’incompetenza non comporta anche la declinatoria della competenza funzionale a decidere sull’opposizione, ma contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, sicché quello che, eventualmente e su impulso di parte, trasmigra innanzi al giudice ad quem deve considerarsi non più, propriamente, una causa di opposizione a decreto ingiuntivo (che più non esiste), bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.”