Tribunale di Pescara – Sentenza 13.05.2025 n. 540/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 1704/2020

Tribunale di Pescara – Sentenza 13.05.2025 n. 540/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 1704/2020

“L’art. 119 T.U.B. non prevede il diritto del correntista di ottenere in ogni tempo in via indiscriminata, globale ed onnicomprensiva la documentazione di rapporti con ciascun istituto bancario; tale norma, infatti, contempla unicamente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, da calcolarsi a ritroso dalla richiesta.
Detta norma, in sostanza, non costituisce un’alternativa all’onere della parte di allegare prima e di provare poi le proprie deduzioni in giudizio, le quali ultime in tal caso sarebbero ovviamente del tutto generiche ed esplorative, poiché confezionate senza poter esaminare i documenti di riferimento. L’art. 119 TUB, invece, attribuisce il diritto al correntista di ottenere documenti in modo mirato, relativi cioè a singole operazioni e circoscritte nell’arco temporale suindicato.”

“In materia di contratti bancari, la omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 3, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del cliente medesimo. Il requisito formale, infatti, non deve essere inteso in senso strutturale, bensì funzionale, in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, la cui mancata sottoscrizione è priva di rilievo, in presenza di comportamenti concludenti dell’istituto di credito idonei a dimostrare la sua volontà di avvalersi di quel contratto.”

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