Tribunale di Pescara – Sentenza 15.01.2025 n. 36/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 267/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 15.01.2025 n. 36/2025 – Giudice Dott.ssa Villani – RG n. 267/2022

In tema di fallimento, la domanda proposta dal curatore volta alla restituzione di somme incassate dalla banca in forza di escussione di pegno su libretto di deposito nominativo anteriormente alla dichiarazione di fallimento e prima dell’ammissione al passivo del credito garantito, è inammissibile se non preceduta da rituale revocazione dello stato passivo ai sensi dell’art. 98, comma 4, l.fall., trattandosi di errore essenziale o di fatto nuovo rilevante ai fini della corretta determinazione dello stato passivo. La pretesa restitutoria ordinaria non può surrogarsi al rimedio tipico previsto dalla legge fallimentare, pena la violazione del principio di tassatività delle impugnazioni endofallimentari.

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