Tribunale di Pescara – Sentenza 21.01.2025 n. 75/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2222/2021

Tribunale di Pescara – Sentenza 21.01.2025 n. 75/2025 – Giudice Dott.ssa Medica – RG n. 2222/2021

In tema di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni gravati da diritto di enfiteusi, la determinazione del valore dello stesso spettante ai condividenti deve avvenire mediante detrazione, dal valore di mercato del compendio immobiliare, del valore del capitale di affrancazione, calcolato secondo il criterio fondato sul reddito dominicale del fondo e sulla rendita catastale dei fabbricati, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa vigente. Qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, è legittima l’assegnazione dell’intero a uno dei condividenti, con corresponsione del conguaglio all’altro, tenuto conto delle spese documentate sostenute per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica del bene comune, nella misura corrispondente alla quota di spettanza.

In tema di divisione ereditaria di beni gravati da diritto di enfiteusi, il valore dello stesso va determinato detraendo dal valore commerciale del compendio immobiliare il capitale di affrancazione, calcolato sulla base del reddito dominicale dei terreni e della rendita catastale dei fabbricati, secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge (art. 1 L. n. 1138/1970, art. 3, comma 50, L. n. 662/1996). In caso di accertata indivisibilità del bene, è legittima l’assegnazione dell’intero compendio ad uno dei condividenti, con obbligo di corresponsione del conguaglio all’altro, detratte le spese documentate sostenute per la conservazione e regolarizzazione urbanistica del bene.

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