“(…) nella specie, si verte della diversa fattispecie, legislativamente prevista (cfr art. 121 d.l. 34/2020 cit.), dell’agevolazione fiscale consistente nella detrazione verso lo Stato la quale, una volta trasformata in credito d’imposta suscettibile di cessione, diventa un bene giuridico a sé stante, soggetto, oltre che alla normativa speciale dei c.d. bonus fiscali, anche alla normativa codicistica di riferimento. In particolare, ai fini che qui interessano, posto che la cessione del credito in questione è stata pattuita (nei contratti per cui è causa) con funzione solutoria (vale a dire per far fronte all’avvenuto svolgimento dei lavori, (…)), ricorre, nel caso, l’ipotesi di cui all’art. 1198 c.c. (cessione di un credito in luogo di adempimento) che, come noto, prevede che, qualora in luogo dell’adempimento sia ceduto un credito, l’obbligazione si estingue con la riscossione del credito stesso, se non risulta una diversa volontà delle parti.”