“In caso di notificazione a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato; una volta che il sistema ha generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata.”