“In materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi, mentre non è configurabile una legittimazione del difensore in proprio nel giudizio di opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del patrocinio a spese dello Stato. In tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del patrocinio a spese dello Stato o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio è stato poi revocato.”