“In caso di danno non patrimoniale subito in conseguenza della privazione genitoriale, il termine prescrizionale quinquennale per l’esercizio dell’azione di risarcimento dovrà decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., da quando il figlio, vittima dell’abbandono, riesca ad affrancarsi dal desiderio di un rapporto positivo con il genitore, per raggiungere una maturità personale che gli permetta di percepire la reale situazione a sé pregiudizievole e di assumere reattive decisioni di contrasto con la persona desiderata. Ovvero, accettare psicologicamente la illiceità della condotta del genitore e chiedere il risarcimento dei danni subiti quale figlio rifiutato dal genitore che l’ha posta in essere”