“[In tema di impugnazione di delibera condominiale] In ordine all’eccezione circa il vizio di delega ovvero la carenza di legittimazione del condomino (…) solo il condomino delegante e quello che si ritenga falsamente rappresentato sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza. Invero, gli altri condomini estranei a tale rapporto nulla possono eccepire in merito. Solo se la delibera è impugnata dal soggetto legittimato, essa è annullabile. (…) la nullità è riservata alle ipotesi più radicali, quali le deliberazioni prive di elementi essenziali, quelle con oggetto estraneo alle competenze dell’assemblea e quelle con oggetto illecito; tutti gli altri vizi, comportano mera annullabilità della delibera.”