“La parte che invoca l’usura soggettiva, ex art. 644, comma 3, c.p., è onerata di dedurre in maniera specifica in ordine ai presupposti applicativi della norma, onere che non può ritenersi assolto se non risultano allegate le condizioni specifiche idonee a sorreggere la valutazione di sproporzione ossia la chiara indicazione delle difficoltà finanziarie ed economiche del debitore, la consapevolezza delle stesse in capo all’istituto di credito, e la mancata corrispondenza delle condizioni applicate al rapporto a quelle di mercato nel momento in cui furono pattuite.
Nel contratto di mutuo, per concretizzarsi la fattispecie dell’usura soggettiva, la parte che la eccepisce deve allegare e fornire prova dell’unilateralità del vantaggio conseguito dal finanziatore e la situazione di propria oggettiva difficoltà economica, data non solo dai debiti pregressi, ma anche dall’impossibilità di ottenere le somme necessarie al ripianamento della propria esposizione a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicate dal finanziatore.”