Tribunale di Pescara – Sentenza 28.05.2025 n. 596/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 2654/2024

Tribunale di Pescara – Sentenza 28.05.2025 n. 596/2025 – Giudice Dott.ssa Ursoleo – RG n. 2654/2024

“Non può desumersi dalla clausola generale della buona fede esecutiva un obbligo a carico della banca di conservare sine die il contratto: infatti, non sussiste un’esigenza effettiva di riequilibrio delle posizioni delle parti nella fase esecutiva del rapporto, atteso il fatto che il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l’obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell’azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell’indebito).”

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