“In tema di divisione giudiziale dei beni non caduti in successione, nell’ipotesi di domanda di rimborso del 50% delle spese anticipate per le cose comuni, il comunista che intenda esercitare detto diritto deve aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti alla comunione, perché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l’onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori.”