Tribunale di Pescara – Sentenza 02.05.2025 n. 521/2025 – Giudice Dott. Di Fulvio – RG n. 2661/2023

Tribunale di Pescara – Sentenza 02.05.2025 n. 521/2025 – Giudice Dott. Di Fulvio – RG n. 2661/2023

“In tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.”

“In tema di prescrizioni presuntive, relativamente a compensi per attività professionale, non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia resa fuori del giudizio in cui il credito che si assume prescritto venga azionato, rilevando essa, in tal caso, solo ai fini dell’interruzione del corso della prescrizione ex art. 2944 c.c.”

“Al fine di superare la prescrizione presuntiva, il giuramento decisorio da deferirsi al debitore deve essere formulato in modo chiaro e specifico e deve includere la tesi difensiva sostenuta dal debitore stesso, in modo che, a seguito della prestazione del giuramento, il giudice – con valutazione rimessa al suo apprezzamento, sindacabile solo in presenza di vizi logici o giuridici della motivazione – possa limitarsi a verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Ne consegue che, se il debitore si sia limitato ad eccepire in via generica l’estinzione, senza circostanziare le modalità del pagamento, la formula deve essere, a sua volta generica, mentre solo se sia stato precisamente indicato il modo in cui l’estinzione è avvenuta, detta formula deve aver riguardo alle circostanze del pagamento a pena di inammissibilità del giuramento.”

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