Tribunale di Pescara – Sentenza 02.07.2025 n. 735/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 3615/2022

Tribunale di Pescara – Sentenza 02.07.2025 n. 735/2025 – Giudice Dott.ssa Di Cintio – RG n. 3615/2022

“In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all’art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace. In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l’attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace.”

“L’art. 1681 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore in ordine ai sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio; detta presunzione opera solo quando il danneggiato fornisca la prova del nesso causale tra il sinistro occorso al viaggiatore e l’attività del vettore nell’esecuzione del trasporto. In particolare, quando la domanda di risarcimento del danno deriva da lesioni subite nel corso di un trasporto da parte di un autobus di linea, è necessario che il passeggero dimostri di aver preso l’autobus sul quale poi si è verificato l’evento dannoso, indicando la causa specifica di verificazione dell’evento oltre all’esistenza ed entità del danno, e soprattutto il nesso causale tra le lesione e la condotta del trasportatore; tali elementi risultano necessari ai sensi dell’art. 2697 c.c. anche al fine di consentire al vettore del caso specifico, di liberarsi dalla presunzione di responsabilità ex art. 1681 c.c.”

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