“Nel giudizio avente ad oggetto l’inadempimento contrattuale e l’esercizio della facoltà di recesso ex art. 1385 cc, il creditore assolve all’onere di allegazione e prova su di esso gravante mediante la produzione del contratto e la dimostrazione della corresponsione della caparra, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento di controparte, mentre il debitore è onerato della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Ciò posto, ai fini della legittimità del recesso di cui all’art. 1385 cc non è sufficiente l’inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall’art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell’effettiva incidenza dell’inadempimento sul sinallagma contrattuale. [Fattispecie nella quale la mancata realizzazione delle unità immobiliari promesse in vendita entro la data pattuita, per consentire alla promissaria acquirente di chiedere ed ottenere il mutuo bancario nel rispetto del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, consente di ritenere certamente grave l’inadempimento; ciò anche in considerazione del fatto che la compravendita in questione rientrava nelle agevolazioni statali per l’acquisto con “Sisma Bonus”]. “