“Sussiste la vendita di aliud pro alio, che dà luogo ad una ordinaria azione di risoluzione contrattuale, quando la causa concreta che giustifica l’atto traslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile; la cosa venduta si rivela dunque funzionalmente del tutto inidonea ad assolvere allo scopo economico-sociale per il quale era stata acquistata.”