“L’obbligo dei genitori di mantenere, educare, istruire, assistere moralmente i figli, oltre che conseguentemente di mantenere con loro un rapporto significativo – corrispondente al relativo diritto dei figli è eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore; il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito dalla consapevolezza del concepimento.”
“La violazione dei doveri genitoriali verso la prole integra gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, potendo dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 cc.”
“In caso di violazione dei doveri genitoriali verso la prole, non è ammissibile un danno non patrimoniale in re ipsa, ma il pregiudizio può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, ferma restando la possibilità per il convenuto di dedurre e dimostrare circostanze che escludano la sussistenza del pregiudizio.”