07 Ago Tribunale di Pescara – Sentenza 21.03.2025 n. 348/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 241/2024
“(…) la fideiussione, anche se stipulata con un Istituto di credito, non è propriamente riconducibile a un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e dunque non rientra nell’alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010.”
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute [la cui produzione è ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla giurisprudenza di legittimità].”