Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 17.06.2025 n. 444/1/2025 depositata il 02.07.2025 – Pres. Perla – Rel. Palmieri

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 17.06.2025 n. 444/1/2025 depositata il 02.07.2025 – Pres. Perla – Rel. Palmieri

“Nelle associazioni non riconosciute non rileva, per i debiti sorti su base negoziale, la posizione astrattamente rivestita dal soggetto nella compagine dell’ente, poiché la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., corrisponde all’esigenza di garantire i creditori in assenza di forma di pubblicità legale del patrimonio dell’ente; al contrario, per i debiti d’imposta, sorti ex lege, risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che in forza del ruolo rivestito ha effettivamente gestito l’ente (Cass. civ, Sez. Trib, 2.5.2024, n. 11869).”

“Pertanto, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, ai sensi dell’art. 38 c.c, non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza formale dell’associazione, ma si fonda sull’attività negoziale concretamente svolta e sulle obbligazioni assunte verso i terzi che hanno confidato sulla solvibilità e sul patrimonio di chi ha concretamente agito in nome e per conto dell’associazione.”

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