Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 2 – Sentenza del 04.03.2025 n. 109/2/2025 depositata il 14.03.2025 – Pres. Perla – Rel. Iannacone

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 2 – Sentenza del 04.03.2025 n. 109/2/2025 depositata il 14.03.2025 – Pres. Perla – Rel. Iannacone

“In tema di notificazione degli atti, mentre è disposto che l’indirizzo PEC del destinatario debba risultare dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, nulla è previsto quanto alla casella del mittente. Nessuna norma, infatti, prevede la nullità della notificazione laddove questa sia eseguita tramite una casella PEC non censita nei pubblici registri.”

“La notifica è, comunque, valida quando il ricorrente è stato in grado di difendersi svolgendo compiutamente le proprie difese e l’eventuale nullità (non ricorrendo invero in alcuna ipotesi di inesistenza) sarebbe in ogni caso sanata dal raggiungimento dello scopo, ex articolo 156 c.p.c..”

“La notifica non è requisito di legittimità ma mera condizione di efficacia dell’atto, pertanto se il contribuente propone ricorso, dimostrando di aver avuto effettiva conoscenza del contenuto dell’atto impugnato, l’irregolarità, nullità o inesistenza della notifica è superata.”

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