“Il conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della legge n. 241/90, per avere rilievo, è sufficiente che sia solo potenziale, nel senso che deve essere accertato in concreto che esso sussiste (Consiglio di Stato sentenza 2863 del 2020), ma non è richiesta la prova che ci sia stato poi effettivo abuso dei poteri o che l’attività amministrativa sia stata effettivamente condizionata (Consiglio di Stato parere 667 del 2019).”
“Pertanto, è sufficiente la sussistenza di un interesse privato e personale del funzionario, il quale sia suscettibile di entrare in conflitto con quello oggetto del procedimento amministrativo in cui questi è chiamato a decidere o a esprimere una valutazione, per configurarsi l’obbligo di astensione.”
“La titolarità di partecipazione in un soggetto giuridico in concorrenza rappresenta in via del tutto evidente la suddetta condizione.”