08 Ago Tribunale di Pescara – Sentenza 06.04.2025 n. 405/2025 – Giudice Dott.ssa Cordisco – RG n. 2684/2023
“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono dalle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione.”
“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità”, sicché la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute.”
“La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, rappresenta un elemento documentale importante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello, al fine di dimostrare la titolarità del credito in capo alla cessionaria.”
“La circostanza per cui il creditore procedente sia nella disponibilità del titolo esecutivo può essere spiegata solo in forza dell’acquisita titolarità del credito, tant’è che costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”, così come la dichiarazione resa dal cedente.”