“Integra la condotta di furto, e non quella di appropriazione di cose smarrite, l’apprensione di beni”, quali carte di credito, assegni in bianco di un conto corrente bancario e simili, “che siano smarriti, perché tali oggetti conservano chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, sì che il venir meno della relazione materiale con il titolare non comporta la cessazione del potere di fatto da questi esercitato.”