“A norma dell’art. 152 c.p., la condotta costituita dal non essere il querelante comparso in udienza a seguito dell’avvertimento che ciò sarebbe stato considerato volontà implicita di remissione della querela, va inquadrata nel concetto di fatto di natura extraprocessuale incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Mentre per l’imputato l’accettazione risulta dal suo contegno silente.Deve solo osservarsi che, come condivisibilmente e costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, per l’efficacia giuridica della remissione della querela non è necessaria l’accettazione in quanto la prima parte dell’art. 155 c.p. richiede solo che da parte del querelato non vi sia un rifiuto della remissione in forma espressa o tacita.”