“La credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese deve essere valutata dal giudice di merito dopo un’accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi, e dopo tale controllo di credibilità, le dichiarazioni possono esser assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, specie quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare dell’attendibilità del dichiarante, e senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, c. 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.”