“In tema di falsa testimonianza, secondo la giurisprudenza di legittimità, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 c.p.p., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate.”