Tribunale di Pescara – Sentenza 14.04.2025 n. 659/2025 – Giudice Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara – Sentenza 14.04.2025 n. 659/2025 – Giudice Dott. Schiraldi

“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”

“Per assolvere all’onere della prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l’allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell’invio per l’iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell’agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari, quali la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta.”

Icon_pdf_file
Scarica il PDF